Descrizione
Avviso ai gestori di attività turistico-ricettiva e locazioni turistiche:
si comunica che con ordinanza n. 1527 del 23 gennaio 2026 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è stato definitivamente chiarito che il gestore della struttura ricettiva è responsabile d’imposta e non più agente contabile.
Il gestore è un obbligato solidale al pagamento dell’imposta: la sua responsabilità non si limita alle somme effettivamente incassate e da riversare, ma si estende all’imposta dovuta, a prescindere dall’avvenuto pagamento da parte del cliente, salvo il diritto di rivalsa.
La conseguenza più immediata riguarda il venir meno dell’obbligo di resa del conto giudiziale (modello 21) da parte dei gestori.
Resta quindi fermo e ancor più necessario ora alimentare correttamente il portale del contribuente, sezione Imposta di soggiorno, con l'inserimento, sulla struttura o abitazione, di tutte le dichiarazioni mensili, anche se negative (ovvero con nessun ospite) e di versare l'imposta attraverso i modelli di pagamento pagopa che il medesimo canale permette di generare.
Resta possibile non presentare la dichiarazione mensile nel solo caso di sospensione della stessa, debitamente comunicata sul portale Regionale.
Si chiarisce, infine, che il totale dovuto risultante dalle dichiarazioni mensili deve corrispondere al totale incassato in corso d'anno e riversato mensilmente o al limite entro il 31/01 dell'anno successivo.
Per qualsiasi informazione contattare l'Ufficio Tributi al n. 0322998103 int. 2 o via mail all'indirizzo ufficio.tributi@comune.ameno.novara.it
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Ultimo aggiornamento pagina: 18/09/2026 09:08:15